Prot. /2012 del 20/01/2012
Destinatari: Tutte le aziende
Area aziendale: Titolare o legale rappresentante



3/2012/T - Agenzia Entrate: comunicazione operazioni Iva non inferiori a 3.000 euro.


L’Agenzia delle entrate ha ufficializzato ulteriori chiarimenti in relazione alla comunicazione per le operazioni Iva non inferiori a 3.000 euro.
Ricordiamo che i termini per l’invio della predetta comunicazione sono il 31 gennaio 2012 per le operazioni del 2010 (con soglia per tale anno pari o superiore a 25.000 euro) ed il 30 aprile 2012 per le operazioni del 2011.
Di seguito riportiamo le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Rapporti continuativi tra imprese
In caso di rapporti continuativi fra imprese, come ad esempio nel caso di impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, ecc. che effettuano acquisti ripetuti nel corso dell’anno presso lo stesso fornitore “di fiducia”e per le imprese che operano per conto terzi che hanno frequenti rapporti con lo stesso committente, l’Agenzia ritiene che si possa rientrare nel concetto di contratti collegati se tali forniture siano regolate dall’esistenza di contratti formalizzati oppure ordini di valore prestabilito. Pertanto, nei suddetti casi per la verifica del raggiungimento della soglia di 3.000 euro è necessario verificare l’importo complessivo stabilito nei contratti o ordini. In caso di assenza di contratti o ordini non può parlarsi di contratti collegati e si dovrà procedere alla comunicazione delle sole operazioni di valore unitario pari o superiore alla soglia di rilevanza.
Autotrasportatori
L’Agenzia chiarisce come gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, possano annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, la data dell’operazione – che regola poi l’obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione – può identificarsi nel momento in cui le fatture sono registrate.
Utilizzatori di beni in leasing o noleggio
Viene confermata la necessità della comunicazione, al raggiungimento della soglia dei 3.000 euro, per gli utilizzatori di beni in leasing o a noleggio.
Contabilità Iva separata
Il contribuente che esercita due attività in contabilità separata deve verificare il superamento della soglia, sulla base della fattura e non della singola registrazione. In altre parole, nel caso in cui una fattura di acquisto dovesse contenere costi promiscui a entrambe le attività, tale operazione andrebbe inserita nella comunicazione in parola, se il suo totale fosse complessivamente pari o superiore ai 3.000 euro (al netto di eventuali voci fuori campo Iva) anche qualora l’importo suddiviso fra le due attività risultasse inferiore.

Il documento, contenente tutte le risposte ai quesiti, è riportato in allegato.




Allegati
Risposte+ai+quesiti+1301.pdf

Riferimenti ad altri documenti interni:
1/12/T/2 del 3 gennaio 2012.AILU Comunicati Uff.


Referente: Fausto Sturlini

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Assindustria Lucca - Piazza Bernardini , 41 - 55100 Lucca